IT · Legge 3 agosto 2007, n. 124
Legge 3 agosto 2007, n. 124 — Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto
Inhalt
- Capo I STRUTTURA DEL SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA
- Art. 1 Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri
- Art. 2 Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica
- Art. 3 Autorita' delegata
- Art. 4 Dipartimento delle informazioni per la sicurezza
- Art. 5 Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica
- Art. 6 Agenzia informazioni e sicurezza esterna
- Art. 7 Agenzia informazioni e sicurezza interna
- Art. 8 Esclusivita' delle funzioni attribuite al DIS, all'AISE e all'AISI
- Capo II DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
- Art. 9 Tutela amministrativa del segreto e nulla osta di sicurezza
- Art. 10 Ufficio centrale degli archivi
- Art. 11 Formazione e addestramento
- Art. 12 Collaborazione delle Forze armate e delle Forze di polizia
- Art. 13 Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilita
- Art. 14 Introduzione dell'articolo 118-bis del codice di procedura penale
- Art. 15 Introduzione dell'articolo 256-bis del codice di procedura penale
- Art. 16 Introduzione dell'articolo 256-ter del codice di procedura penale
- Capo III GARANZIE FUNZIONALI, STATO GIURIDICO DEL PERSONALE E NORME DI CONTABILITA'
- Art. 17 Ambito di applicazione delle garanzie funzionali
- Art. 18 Procedure di autorizzazione delle condotte previste dalla legge come reato
- Art. 19 Opposizione della speciale causa di giustificazione all'autorita' giudiziaria
- Art. 20 Sanzioni penali
- Art. 21 Contingente speciale del personale
- Art. 22 Tutela giurisdizionale
- Art. 23 Esclusione della qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza
- Art. 24 Identita' di copertura
- Art. 25 Attivita' simulate
- Art. 26 Trattamento delle notizie personali
- Art. 27 Tutela del personale nel corso di procedimenti giudiziari
- Art. 28 Introduzione dell'articolo 270-bis del codice di procedura penale
- Art. 29 Norme di contabilita' e disposizioni finanziarie
- Capo IV CONTROLLO PARLAMENTARE
- Art. 30 Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
- Art. 30-bis 1. All'inizio di ogni legislatura e fino alla nomina dei nuovi componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, le relative funzioni sono esercitate da un Comitato provvisorio costituito dai membri del Comitato della precedente legislatura che siano stati rieletti in una delle
- Art. 31 Funzioni di controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
- Art. 32 Funzioni consultive del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
- Art. 33 Obblighi di comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
- Art. 35 Relazioni del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
- Art. 36 Obbligo del segreto
- Art. 37 Organizzazione interna
- Art. 38 Relazione al Parlamento
- Capo V DISCIPLINA DEL SEGRETO
- Art. 39 Segreto di Stato
- Art. 40 Tutela del segreto di Stato
- Art. 41 Divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato
- Art. 42 Classifiche di segretezza
- Capo VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
- Art. 43 Procedura per l'adozione dei regolamenti
- Art. 44 Abrogazioni
- Art. 45 Disposizioni transitorie
- Art. 46 Entrata in vigore