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Legge 3 agosto 2007, n. 124 · Legge 3 agosto 2007, n. 124 — Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto

Legge 3 agosto 2007, n. 124 Art. 2Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica

Capo I STRUTTURA DEL SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

In KraftAmtlicher Text

1. Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e' composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dall'Autorita' delegata di cui all'articolo 3, ove istituita, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).

2. Ai fini della presente legge, per "servizi di informazione per la sicurezza" si intendono l'AISE e l'AISI.