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Legge 12 luglio 2011, n. 135 · Legge 12 luglio 2011, n. 135 — Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau. (11G0170)

Legge 12 luglio 2011, n. 135 Art. 2Individuazione dei beneficiari e criteri di assegnazione e corresponsione delle elargizioni

In KraftAmtlicher Text

1. Il presidente della comunita' comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau, d'intesa con il presidente della provincia autonoma di Bolzano, individua i familiari delle vittime e i soggetti che hanno riportato lesioni gravi o gravissime e determina la somma spettante a ciascuno di essi nell'ambito dell'importo complessivo di cui all'articolo 1, secondo i criteri stabiliti nei commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti ai familiari delle vittime sono corrisposte secondo il seguente ordine, nella misura determinata in proporzione allo stato di effettiva necessita' del beneficiario:

a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale e' stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge a cui e' stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, al convivente more uxorio e ai figli a carico;

b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale e' stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge a cui e' stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;

c) ai genitori;

d) ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico;

e) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento.

3. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi o gravissime e' attribuita una somma determinata in proporzione alla gravita' delle lesioni subite e allo stato di effettiva necessita'. All'attribuzione delle elargizioni di cui alla presente legge si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1.