Legge 12 luglio 2011, n. 135 Art. 3Procedure per l'assegnazione delle elargizioni
1. Le elargizioni di cui all'articolo 2 sono assegnate con provvedimento del presidente della comunita' comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau.
2. Le elargizioni di cui all'articolo 2 sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta a ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.