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Legge 30 luglio 2012, n. 127 · Legge 30 luglio 2012, n. 127 — Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (12G0146)

Legge 30 luglio 2012, n. 127 Art. 10Assistenza spirituale ai detenuti

In KraftAmtlicher Text

1. E' assicurato il diritto da parte dei ministri di culto della Chiesa di dare assistenza spirituale negli istituti penitenziari.

2. A tale fine la Chiesa trasmette all'autorita' competente l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza della predetta autorita', allegando la certificazione di cui all'articolo 4. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.

3. L'assistenza spirituale e' svolta negli istituti penitenziari a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario.

4. Il direttore dell'istituto penitenziario informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti l'autorita' religiosa preposta alla Chiesa piu' vicina.