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Legge 30 luglio 2012, n. 127 · Legge 30 luglio 2012, n. 127 — Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (12G0146)

Legge 30 luglio 2012, n. 127 Art. 9Assistenza spirituale ai ricoverati

In KraftAmtlicher Text

1. I ministri di culto e i missionari della Chiesa possono dare assistenza spirituale ai ricoverati appartenenti alla Chiesa o ad altri ricoverati che ne facciano richiesta, nelle strutture socio-sanitarie, nelle case di cura o di riposo.

2. L'accesso dei ministri di culto e dei missionari di cui al comma 1 alle strutture di cui al medesimo comma per i fini ivi indicati e' libero e senza limitazione d'orario.

3. Le direzioni delle strutture di cui al comma 1 sono tenute a comunicare alla autorita' religiosa preposta alla Chiesa piu' vicina le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.