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Legge 30 luglio 2012, n. 127 · Legge 30 luglio 2012, n. 127 — Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (12G0146)

Legge 30 luglio 2012, n. 127 Art. 23Regime tributario degli enti ecclesiastici

In KraftAmtlicher Text

1. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della Chiesa, incluso l'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesu' Cristo dei santi degli ultimi giorni, aventi fine di religione o di culto, cosi' come le attivita' esercitate dagli enti predetti e dirette a tali scopi, sono equiparati, a fini tributari, agli enti aventi fine di assistenza, beneficenza o istruzione, ferma restando l'applicabilita' di norme piu' favorevoli.

2. Gli enti di cui al comma 1, tuttavia, possono svolgere liberamente anche attivita' diverse da quelle di religione o di culto. In tale caso dette attivita' saranno assoggettate alle leggi dello Stato concernenti la disciplina, anche tributaria, inerente alle medesime.