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Legge 30 luglio 2012, n. 127 · Legge 30 luglio 2012, n. 127 — Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (12G0146)

Legge 30 luglio 2012, n. 127 Art. 24Deduzione agli effetti IRPEF

In KraftAmtlicher Text

1. La Repubblica prende atto che la Chiesa si sostiene finanziariamente con i contributi volontari dei suoi fedeli, che consistono nelle decime e nelle offerte.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'IRPEF, le erogazioni liberali in denaro che siano destinate alle attivita' di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), ed al rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'«Ente patrimoniale della Chiesa di Gesu' Cristo dei santi degli ultimi giorni».

3. Le modalita' relative alle deduzioni di cui al comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Su richiesta di una delle parti, al fine di predispone eventuali modifiche, si puo' procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui al comma 2 ad opera di una apposita commissione paritetica nominata dall'autorita' governativa e dalla Chiesa.