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Legge 30 luglio 2012, n. 128 · Legge 30 luglio 2012, n. 128 — Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (12G0147)

Legge 30 luglio 2012, n. 128 Art. 23Emittenti radiotelevisive

In KraftAmtlicher Text

1. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di liberta', di manifestazione del pensiero e di pluralismo, garantiti dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si tiene conto delle richieste presentate dalle emittenti, gestite dalle comunita' associate alla Chiesa apostolica in Italia, operanti in ambito locale relative alla disponibilita' di bacini di utenza, idonei a favorire l'economicita' della gestione e una adeguata pluralita' di emittenti, in conformita' alla disciplina del settore.