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Legge 30 luglio 2012, n. 128 · Legge 30 luglio 2012, n. 128 — Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (12G0147)

Legge 30 luglio 2012, n. 128 Art. 24Contributi e deduzione agli effetti IRPEF

In KraftAmtlicher Text

1. La Repubblica prende atto che la Chiesa apostolica in Italia si sostiene finanziariamente mediante decime, offerte e contributi volontari dei suoi fedeli e simpatizzanti.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di euro 1.032,91 a favore della Chiesa apostolica in Italia, nonche' degli enti ed opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.

3. Le modalita' per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo con la Chiesa apostolica in Italia.