Legge 20 dicembre 2012, n. 237 Art. 19Informazioni alla Corte penale internazionale
Capo III ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE
1. Quando il condannato e' deceduto o evaso, il Ministro della giustizia ne informa immediatamente la Corte penale internazionale.
2. Il Ministro della giustizia informa altresi' la Corte penale internazionale due mesi prima della data di scarcerazione del condannato per espiazione della pena.
3. I procedimenti penali e ogni altra circostanza rilevante che concerne il condannato sono tempestivamente comunicati alla Corte penale internazionale.