Legge 20 dicembre 2012, n. 237 Art. 20Luogo di detenzione
Capo III ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE
1. Per i delitti previsti dalla presente legge, la detenzione sia per fini cautelari che in espiazione della pena puo' avere luogo in una sezione speciale di un istituto penitenziario, ovvero in un carcere militare, conformemente alle disposizioni vigenti in materia.