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Legge 20 dicembre 2012, n. 237 · Legge 20 dicembre 2012, n. 237 — Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale. (13G00007)

Legge 20 dicembre 2012, n. 237 Art. 23Disposizioni in materia di giurisdizione

Capo III ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

In KraftAmtlicher Text

1. Per i fini di cui alla presente legge si applicano le disposizioni vigenti in materia di riparto tra la giurisdizione ordinaria e la giurisdizione penale militare.

2. Per i fatti rientranti nella giurisdizione penale militare, le funzioni degli uffici giudiziari previste dalla presente legge sono esercitate dai corrispondenti uffici giudiziari militari.

3. Limitatamente ai fatti di cui al comma 2, le funzioni attribuite dalla presente legge al Ministro della giustizia sono esercitate d'intesa con il Ministro della difesa. Resta salva la competenza esclusiva del Ministero della difesa per quanto attiene all'ordinamento penitenziario militare.