Legge 20 dicembre 2012, n. 237 Art. 24
Capo III ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE
Clausola di neutralita' finanziaria
1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.