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Legge 28 luglio 2016, n. 153 · Legge 28 luglio 2016, n. 153 — Norme per il contrasto al terrorismo, nonche' ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015. (16G00165)

Legge 28 luglio 2016, n. 153 Art. 5Modifica al decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43

In KraftAmtlicher Text

1. All' articolo 8, comma 2, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43 , dopo la parola: «270-quinquies,» e' inserita la seguente: «270-quinquies.1,».

Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell' art. 8, comma 2, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonche' proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione), come modificato dalla presente legge: «Art. 8 (Disposizioni in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza). - (Omissis). 2. Fino al 31 gennaio 2018: a) non possono essere autorizzate, ai sensi dell' art. 18 della legge 3 agosto 2007, n. 124 , condotte previste dalla legge come reato per le quali non e' opponibile il segreto di Stato a norma dell'art. 39, comma 11, della medesima legge n. 124 del 2007 , ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270, secondo comma, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 302, 306, secondo comma, e 414 , quarto comma, del codice penale ; (Omissis).».