Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 28 luglio 2016, n. 153 · Legge 28 luglio 2016, n. 153 — Norme per il contrasto al terrorismo, nonche' ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015. (16G00165)

Legge 28 luglio 2016, n. 153 Art. 8Introduzione dell'articolo 156-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230

In KraftAmtlicher Text

1. Dopo l' articolo 156 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , e' inserito il seguente: «Art. 156-bis (Specifiche disposizioni per particolari sostanze radioattive). - 1. Fermo restando quanto disposto dall' articolo 5 della legge 28 aprile 2015, n. 58 , con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), anche ai fini della prevenzione di atti di terrorismo nucleare, sono stabilite le sostanze radioattive e le opportune misure di protezione delle stesse, da adottare nelle pratiche comportanti l'impiego di dette sostanze, tenendo conto delle raccomandazioni formulate dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica».

2. Il decreto di cui all' articolo 156-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Note all' art. 8: - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom , 90/641/Euratom , 96/29/Euratom , 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attivita' civili), modificato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1995, n. 136, S.O.