Regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908 Art. 10
Il Ministro per le comunicazioni impartira' le disposizioni occorrenti per disciplinare la composizione ed il funzionamento dell'Ufficio.
Il Ministro per le comunicazioni impartira' le disposizioni occorrenti per disciplinare la composizione ed il funzionamento dell'Ufficio.