Regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908 Art. 9
Saranno presi gli accordi opportuni coll'Opera nazionale del Dopolavoro per uniformare le rispettive forme di attivita' e per disciplinare le comunioni di godimento delle istituzioni dipendenti dall'Opera e dall'Ufficio centrale del Dopolavoro ferroviario.