Regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908 Art. 8
L'Ufficio centrale del Dopolavoro provvede alla necessaria propaganda nelle forme giudicate opportune, e mensilmente colla pubblicazione di un bollettino contenente i suoi atti, le notizie sul funzionamento delle istituzioni riconosciute e altre rubriche interessanti il personale.