Regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908 Art. 7
Le istituzioni locali attualmente esistenti tra il personale ferroviario debbono, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, chiedere a mezzo dei capi compartimento, il riconoscimento all'Ufficio centrale del Dopolavoro ferroviario, che, in difetto dell'osservanza di tale prescrizione, si disinteressera' del loro andamento. Analoga prescrizione viene fatta alle istituzioni che, indipendentemente dall'azione dell'Ufficio, avessero a costituirsi successivamente, entro il termine di 30 giorni dalla data di costituzione. Il riconoscimento dell'Ufficio centrale e' subordinato alla valutazione degli scopi delle istituzioni e alla esibizione dello statuto, dell'elenco degli aderenti, dei bilanci e degli atti giustificativi dell'opera compiuta.