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Regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908 · Regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908 — Istituzione del Dopolavoro ferroviario. (025U1908)

Regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

Il capo dell'Ufficio centrale del Dopolavoro ferroviario amministra i fondi di cui sopra e provvede alle occorrenti erogazioni, salvo il disposto dell'art. 3 circa la competenza della Commissione. Il capo dell'Ufficio centrale, al termine di ogni semestre, presentera' al direttore generale, previa approvazione della Commissione esecutiva, un documentato rendiconto della erogazione dei fondi da lui amministrati, e al termine di ogni trimestre un rapporto sull'andamento e lo sviluppo delle iniziative promosse o incrementate.