Regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908 Art. 5
A cominciare dall'esercizio finanziario in corso ed allo scopo di promuovere lo sviluppo e le iniziative del Dopolavoro ferroviario saranno stanziati per ogni esercizio finanziario, a carico del bilancio delle Ferrovie dello Stato, i fondi appresso indicati, da imputarsi alle spese generali dell'Amministrazione: a) una somma fissa di L. 800,000; b) una contribuzione variabile commisurata al numero degli agenti appartenenti alle istituzioni promosse dall'Ufficio centrale o da questo comunque incrementate, in ragione di L. 10 per ogni agente inscritto ad una o piu' delle dette istituzioni. ((2)) Per l'esercizio in corso tali somme saranno corrisposte integralmente. Le somme non erogate in ogni singolo esercizio saranno conservate fra i residui. (1)
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 27 luglio 1967, n. 668 ha disposto (con l'art. 40, comma 1, lettera a)) che "Per il perseguimento delle finalita' del Dopo lavoro ferroviario - istituito con regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908 , convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 - viene costituito un fondo alimentato annualmente dalle seguenti entrate: a) contributi a carico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di cui all'articolo 5 del citato regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908 , rivalutati di 75 volte". --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 10 luglio 1984, n. 292 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "I contributi stabiliti dall' articolo 5, lettera b), del regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908 , come modificato dall' articolo 40, lettera a), della legge 27 luglio 1967, n. 668 , sono commisurati al numero dei dipendenti ferroviari in servizio anziche' al numero dei dipendenti iscritti alle istituzioni dopolavoristiche".
Verweist auf
- Regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908 Art. 14
- Regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908 Art. 40