Regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908 Art. 4
L'azione alla periferia dell'Ufficio centrale del Dopolavoro ferroviario viene esplicata a mezzo dei capi compartimento. Ove in determinate zone le organizzazioni del Dopolavoro ferroviario assumano particolare sviluppo ed importanza, il Ministro per le comunicazioni avra' facolta' di affidare tale azione periferica, sotto la sorveglianza dei capi compartimento, ad appositi commissari di zona e commissari di riparto, aventi i primi giurisdizione su compartimenti o gruppi di compartimenti, i secondi su singole zone, inferiori alla circoscrizione del compartimento.