Regio decreto 18 gennaio 1872, n. 194 Art. 2
Il personale della Stazione si comporra' di un Direttore, di un Assistente e di un Inserviente. La Stazione si terra' in relazione coi proprietari di quella zona vinicola, promuovera' le esperienze su diversi punti del territorio e rispondera' alle dimande che le venissero fatte.