Regio decreto 18 gennaio 1872, n. 194 Art. 3
La Stazione e' retta da un Consiglio di amministrazione di quattro persone, due nominate dal Comune, una dal Governo. Il Direttore della Stazione e' Membro nato del Consiglio. I Membri del Consiglio durano in carica tre anni; si rinnovano per estrazione a sorte nei primi due anni e poscia per anzianita'. Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente.