Regio decreto 18 gennaio 1872, n. 194 Art. 4
La nomina del personale per le esperienze e' delegata dai Corpi morali fondatori al Governo del Re; quella dell'Inserviente e' devoluta al Consiglio.
La nomina del personale per le esperienze e' delegata dai Corpi morali fondatori al Governo del Re; quella dell'Inserviente e' devoluta al Consiglio.