Regio decreto 17 giugno 1872, n. 873 Art. 2
Chiunque intenda di ottenere il permesso di cui all'articolo precedente dovra' farne domanda all'Intendenza di finanza della Provincia, corredandola di un attestato medico in caso di uso igienico, o di un certificato del Comizio agrario nel caso di uso per emendamento di terreni. Il certificato del Comizio agrario indichera' la situazione e l'estensione dei terreni da emendare.