Regio decreto 17 giugno 1872, n. 873 Art. 3
L'Intendente, riconosciuto che dall'accoglimento della domanda non puo' risultare danno al monopolio del sale, rilascera' il permesso, determinandone la durata e le cautele. Questo permesso sara' meramente personale, e sara' valido solo pel tempo per il quale sara' stato accordato. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze addi' 17 giugno 1872. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addi' 27 giugno 1872 Vol. 62 Atti del Governo a c. 20. Ayres. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco. Quintino Sella.