Regio decreto 3 gennaio 1875, n. 2335 Art. 4
Se alcuno degli accademici residenti che tengono l'ufficio di compilatore rinunzi a questo, o per la causa suddetta, o per altra qualsiasi, si renda incapace di adempirlo, ei conserva la qualita' e lo stipendio di residente purche' abbia tenuto l'ufficio di compilatore almeno per dodici anni; e se l'ha tenuto per uno spazio minore, passa nell'albo degli accademici corrispondenti.