Regio decreto 3 gennaio 1875, n. 2335 Art. 5
Il soprasoldo di compilatore verra' aumentato di lire trecento alla pubblicazione di ciascun volume del Vocabolario, a cominciare dal volume III, che comprendera' il resto della lettera C; pero' fra un aumento e l'altro dovra' trascorrere un tempo non minore di tre anni; e gli accademici i quali saranno in seguito eletti all'ufficio di compilatore, cominceranno a goder l'aumento del soprasoldo alla pubblicazione del 1° volume che venga a luce dopo la loro elezione e intorno al quale abbiano essi lavorato almeno per due anni. Il volume del Glossario, la cui pubblicazione si fa per fascicoli corrispondenti alle lettere gia' stampate del Vocabolario, non da' diritto ad aumento di soprasoldo.