Regio decreto 23 ottobre 1884, n. 2736 Art. 2
La Scuola si propone l'insegnamento teorico-pratico della meccanica, allo scopo di formare allievi i quali, dopo breve tirocinio, trovino stabile collocamento in qualunque industria di meccanica applicata. Alla Scuola e' annesso un Collegio-convitto, ed agli insegnamenti che si impartiscono in essa non sono ammessi alunni esterni. L'istruzione e tutto l'ordinamento della Scuola concorrono alla formazione del carattere degli alunni.