Regio decreto 23 ottobre 1884, n. 2736 Art. 3
((L'insegnamento e' diviso in due sezioni, una preparatoria di un anno, l'altra normale di tre anni.)) Allorche' vi siano alunni che dimostrino speciale attitudine agli studi di ingegnere meccanico, la Scuola potra' avviarli all'Istituto tecnico superiore di Milano per la necessaria istruzione complementare nei modi voluti dalle leggi.