Regio decreto 23 ottobre 1884, n. 2736 Art. 4
L'insegnamento pratico e' impartito in apposite officine, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento, che sara' approvato, insieme ai programmi d'insegnamento ed all'orario dal Ministero d'Agricoltura Industria e Commercio. Le officine sono divise nei seguenti riparti: a) Modellisti e falegname, b) Fonditori, c) Fucinatori, d) Limatori, e) Fornitori e guida macchine.