Regio decreto 23 ottobre 1884, n. 2736 Art. 5
Le norme per l'ammissione degli alnnni, per gli esami e per le concessioni di posti gratuiti o semigratuiti saranno stabilite del pari col regolamento.
Le norme per l'ammissione degli alnnni, per gli esami e per le concessioni di posti gratuiti o semigratuiti saranno stabilite del pari col regolamento.