Regio decreto 23 ottobre 1884, n. 2736 Art. 6
Un direttore ingegnere, nominato dalla Giunta di vigilanza, ha la responsabilita' della Scuola e del Convitto; da lui dipendono le persone tutte addette alla Scuola stessa. L'officina e' diretta da uno dei professori ingegneri, da cui dipendono cinque maestri d'officina, cioe' uno per ogni riparto. La nomina dei maestri d'officina e delle persone di servizio e' di competenza del direttore della Scuola.