Regio decreto 23 ottobre 1884, n. 2736 Art. 7
Alla Scuola presiede in unione del fondatore una Giunta di vigilanza composta di quattro persone nominate per un triennio, una dal Governo, una dal fondatore e le altre due dal Consiglio provinciale e dal Consiglio comunale di Vicenza. La Giunta elegge nel suo seno il proprio presidente.