Regio decreto 23 ottobre 1884, n. 2736 Art. 8
La Giunta di vigilanza si raduna in via ordinaria almeno una volta al mese, ed in via straordinaria quando sia convocata dal presidente o dal fondatore. Alle adunanze della Giunta intervengono il fondatore con voto deliberativo, ed il direttore della Scuola con voto consultivo. Le sedute sono legali quando intervengono almeno tre membri della Giunta.