Regio decreto 13 maggio 1886, n. 2176 Art. 3
E' autorizzata la permuta della casa dell'ospedale degli infermi, ove risiede l'asilo, con quella dell'ex-convento dei soppressi, ove sono ricoverati attualmente gli infermi; ed e' del pari autorizzata la cessione della casa gia' del ricovero degli invalidi a favore del ricovero delle invalide.