Regio decreto 13 maggio 1886, n. 2176 Art. 4
Pel normale funzionamento delle anzidette opere pie la congregazione di carita' di Urbania dovra' entro congruo termine presentare alla Nostra approvazione i relativi statuti organici, nonche' quelli per le altre istituzioni di beneficenza da essa amministrate. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 maggio 1886. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addi' 10 luglio 1886. Reg. 150. Atti del Governo a f. 110. Ayres. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli D. TAJANI. DEPRETIS.