Regio decreto 16 gennaio 1887, n. 4282 Art. 3
Il comandante in capo del dipartimento marittimo con sue ispezioni, o delegando a tale scopo il direttore generale dell'arsenale o il comandante della difesa costiera, si accertera' del modo nel quale procede il servizio nelle stazioni, e ne riferira' al Ministero almeno una volta ogni sei mesi.