Regio decreto 16 gennaio 1887, n. 4282 Art. 4
I comandanti delle stazioni, in occasione delle uscite in mare, si ascicureranno del buon funzionamento del servizio semaforico ed ispezioneranno di frequente i posti semaforici nella costa di loro giurisdizione, nonche' le opere di difesa costiera dipendenti dalla R. marittima, quando pero' queste siano comandate da ufficiali di grado inferiore o meno anziani. Rapporteranno al comandante in capo circa il risultato di tali verifiche od ispezioni.