Regio decreto 24 luglio 1887, n. 2638 Art. 2
La spesa di mantenimento e' stabilita in lire 8,000. Essa e' sostenuta dal municipio per lire 2,900, dalla provincia di Pisa per lire 1,000, dalla Camera di commercio ed arti per lire 600 e dal ministero d'agricoltura, industria e commercio per lire 3,500. Il municipio inoltre fornisce il locale. La spesa di primo stabilimento della scuola ascende a lire 3,200. Ad essa concorrono per lire 800 il municipio e per lire 2400 il ministero d'agricoltura, industria e commercio. Qualora per qualunque eventualita' venissero a cessare i concorsi della provincia e della Camera di commercio, essi andranno ad aumentare esclusivamente la quota di spesa facente carico al municipio.