Regio decreto 24 luglio 1887, n. 2638 Art. 3
Non sono ammessi alla scuola allievi di eta' inferiore a 12 anni compiuti. Per l'ammissione alla scuola e' necessario il certificato di esame, felicemente subito, della terza elementare, od un esame apposito da cui risulti che il richiedente sappia leggere e scrivere correttamente ed eseguisca con facilita' ed esattezza le prime quattro operazioni dell'aritmetica coi numeri interi.