Regio decreto 24 luglio 1887, n. 2638 Art. 5
Il corso si compie in un triennio. L'anno scolastico comincia il 15 ottobre e finisce il 15 luglio. Il 15 aprile cessa l'orario invernale ed entra in vigore l'orario estivo. Le lezioni hanno luogo tutti i giorni meno la domenica. La durata complessiva di esse non sara' minore di 6 ore per ciascun giorno nell'orario invernale e di 5 ore nell'orario estivo.