Regio decreto 24 luglio 1887, n. 2638 Art. 6
Il governo della scuola e' commesso ad un consiglio dirigente, composto di un delegato del municipio, di uno della provincia, di uno della Camera di commercio ed arti di Pisa e di uno del ministero di agricoltura, industria e commercio. I delegati si rinnovano ogni biennio e sono rieleggibili. Il consiglio sceglie nel suo seno il proprio presidente. Fa ufficio di segretario il direttore della scuola. Il consiglio si aduna ordinariamente una volta al mese.