Regio decreto 24 luglio 1887, n. 2638 Art. 8
Al direttore incombe di far eseguire le deliberazioni del consiglio, di sorvegliare l'andamento della scuola e di provvedere alla conservazione del locale e del materiale scolastico. Egli e' incaricato altresi' dell'amministrazione della scuola per la parte economica.