Regio decreto 24 luglio 1887, n. 2638 Art. 9
Gli insegnanti esercitano gli uffici respettivamente loro assegnati, sotto l'immediata vigilanza del direttore. Ognuno di essi dovra' assegnare mensilmente agli allievi in ragione del maggiore o minore profitto da essi ritratto, una nota di merito, che sara' scritta in apposito registro presso la direzione e della quale sara' tenuto conto negli esami.