Regio decreto 12 luglio 1888, n. 5643 Art. 3
Alle spese di annuo mantenimento della scuola provvederanno il Governo e la provincia nelle proporzioni fissate dalla predetta legge organica 6 giugno 1885.
Alle spese di annuo mantenimento della scuola provvederanno il Governo e la provincia nelle proporzioni fissate dalla predetta legge organica 6 giugno 1885.