Regio decreto 12 luglio 1888, n. 5643 Art. 4
Il Ruolo del personale della scuola e' fissato nel modo seguente: professore di agricoltura stipendio L. 2400 - indennita' di direzione L. 300; professore di scienze fisiche e naturali ed aiuto-direttore, stipendio L. 2000; maestro e censore di disciplina, insegnante di lingua italiana, di storia, di geografia, d'aritmetica e computisteria generale, stipendio L. 1800.