Regio decreto 29 agosto 1889, n. 6425 Art. 2
Alle spese di istituzione della Scuola provvede il comune di Cerignola col suo contributo di L. 10,800. Lo Stato vi contribuisce con la somma di L. 16,200.
Alle spese di istituzione della Scuola provvede il comune di Cerignola col suo contributo di L. 10,800. Lo Stato vi contribuisce con la somma di L. 16,200.